AQUADOMUS

Condizioni generali di contratto

1) PARTI DEL CONTRATTO: in questo contratto la Società, in qualità di locatore, verrà denominata “Armatore”; il cliente, intestatario del contratto, verrà denominato “Locatario”; l’eventuale conducente abilitato, diverso dalla persona del Locatario, verrà denominato “Conduttore”.

2) CESSIONE DEL CONTRATTO: al Locatario non è consentito cedere a sua volta in uso a terzi la predetta unità da diporto né i diritti derivanti dal presente contratto.

3) VICENDE DEL CONTRATTO: il Locatario può recedere dal contratto ma perde il diritto alla restituzione delle somme da lui versate all’Armatore a titolo di acconto confirmatorio della prenotazione in esclusiva; il Locatario perde invece la facoltà di recedere dal contratto dal sessantesimo giorno precedente l’inizio della locazione, e l'Armatore da tale momento, in caso di dichiarazione successiva del Locatario di non poter utilizzare l’unità da diporto, avrà sempre diritto al 100% del tariffa. In caso di interruzione della conduzione dell’unità da diporto per richiesta o a causa del Locatario, egli non avrà diritto ad alcun rimborso; il non uso dell'unità da diporto durante il periodo previsto, non dà diritto al Locatario a rimborso alcuno. L’Armatore che, per avaria o qualsiasi altro motivo indipendente dalla sua volontà, non possa consegnare l'unità da diporto contrattata, avrà comunque la possibilità di consegnarne altra di analoghe caratteristiche entro tre giorni, con l'obbligo di rimborsare al Locatario la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protragga oltre il periodo suddetto, sarà facoltà del Locatario chiedere la risoluzione del contratto ed il relativo rimborso della tariffa eventualmente corrisposta più gli interessi al tasso di legge, ma senza diritto ad alcun’altra forma di risarcimento.

4) OBBLIGHI DELL'ARMATORE: l'Armatore consegna l’unità da diporto con le relative pertinenze, in stato di navigabilità, completa degli accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza e dei documenti per la navigazione, nonché con tutto ciò che è necessario per rendere la suddetta unità da diporto navigabile e per consentirle di servire all’uso convenuto. Il Locatario al momento della consegna, una volta esaminata l’unità da diporto ed aver accertato che la stessa è provvista di tutte le pertinenze necessarie per renderla navigabile e per consentirle di servire all’uso convenuto, sottoscriverà una lista, contenente l’inventario delle suddette pertinenze. Con la sottoscrizione dell’inventario, il Locatario conferma espressamente di aver ricevuto l’unità da diporto in buono stato di manutenzione, in stato di navigabilità e idonea all’uso pattuito: ne segue che egli non potrà muovere più alcuna contestazione e l’Armatore sarà liberato da ogni responsabilità in proposito. Si intende espressamente tra le parti che le dotazioni di carte nautiche dettagliate, fornite dall'Armatore, coprono esclusivamente “l'area consigliata” per la navigazione, tenendo ragionevolmente conto delle dimensioni della unità da diporto e delle distanze, nonché delle strutture portuali e ricettive presenti lungo le coste; tale area comprende (). La consegna dell'unità da diporto avviene nel luogo, nella data e nell'ora previsti dal contratto. Il tempo necessario al chiarimento delle modalità d'uso rientra nel periodo del contratto. L’obbligo di consegna diventerà attuale ed esigibile per l’Armatore soltanto dopo che il Locatario avrà corrisposto l’intero corrispettivo della locazione, avrà versato la cauzione e avrà sottoscritto l’inventario.

5) OBBLIGHI DEL LOCATARIO: il Locatario è responsabile dell’unità da diporto, per tutti gli effetti di legge, nell’intero periodo indicato nel presente contratto; egli, in particolare, è tenuto ad usare con particolare prudenza, perizia, diligenza, l’unità da diporto in conformità all’impiego convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto durante il periodo di conduzione. Il Locatario che navigherà al di fuori dell’area consigliata dovrà munirsi di dettagliate carte nautiche, relative alle zone nelle quali abbia intenzione di recarsi. Il Locatario si impegna inoltre a restituire l'unità da diporto nella data, nel luogo e nell'ora stabilita, nello stato di fatto in cui ne aveva preso possesso, con le stesse caratteristiche ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti dall'Armatore al momento della consegna. Il Locatario si impegna espressamente a: 1) adibire l'unità da diporto esclusivamente per sé e per l'equipaggio e prende atto che è vietato il trasporto merci e passeggeri e qualsiasi altro genere di commercio o di attività economica; 2) rispettare il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili; 3) usare l'unità da diporto esclusivamente nell'ambito di competenza del documento di abilitazione proprio o della persona designata; 4) non partecipare a regate o manifestazioni nautiche di altro genere; 5) non chiedere di essere rimorchiato o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta emergenza; 6) rispettare i divieti dell'autorità portuale per mal tempo o pericolosità in mare; in ogni caso non navigare con mare superiore a forza sei e tutte le volte in cui i bollettini meteorologici comunichino o prevedano a breve situazioni di tempo pericolose per la navigazione. La violazione di tale obbligo comporterà l’assunzione per il Locatario della responsabilità per ogni eventuale danno subito dall’unità da diporto; 7) ancorare l’unità da diporto davanti alla costa in posizione sicura e ad esercitare un continuo controllo; 8) condurre l’unità da diporto con le vele adeguate alla forza del vento, in modo che non subiscano danni; 9) non tenere alcun animale a bordo; 10) non usare per la pulizia esterna ed interna dell'unità da diporto, alcun materiale che possa danneggiarla; 11) spegnere il motore con una inclinazione dell'unità da diporto superiore ai 15°; 12) contattare almeno una volta la settimana l'Armatore per segnalare la posizione; 13) con il presente contratto il Locatario si impegna ad usare l’unità da diporto locata per esclusivo uso da diporto. Sono a carico del Locatario tutte le spese relative all'uso e ai consumi dell'unità da diporto ed in particolare il carburante, l'olio di lubrificazione, acqua, elettricità, spese di diritti portuali, doganali, di appoggio e/o ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese radiotelefoniche. Il Locatario si impegna a curare l'unità da diporto, a tenere in ordine gli accessori e l'interno della stessa e a riconsegnarla pulita ed in ottime condizioni. Il Locatario si impegna, inoltre, ad effettuare gli usuali lavori di manutenzione e sarà conseguentemente tenuto per ogni e qualsiasi danno derivante dall’inosservanza del predetto obbligo. Il Locatario potrà assumere solo in proprio, senza pertanto spendere il nome dell’Armatore, le eventuali obbligazioni, inerenti l’unità da diporto, che abbia a contrarre con i terzi, con la conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal Locatario. Il Locatario è tenuto a rimborsare all’Armatore tutte le somme che questo abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti dal predetto Locatario, senza che quest’ultimo abbia a sollevare alcuna eccezione di sorta.

6) DANNI, AVARIE, INCIDENTI, RIPARAZIONI: in caso di danno, avaria o incidente, il Locatario deve avvisare immediatamente l'Armatore; egli potrà proseguire la navigazione solo se ciò non comporterà aggravamento del danno né pericoli per le persone e l’unità da diporto. Non potrà compiere alcuna riparazione se non previa autorizzazione dell’Armatore. Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico del Locatario e gli verranno rimborsate solo se la causa delle stesse non sia a lui imputabile, secondo quanto previsto nel presente contratto. A tutela dei propri diritti l’Armatore potrà trattenere la cauzione, sino al completo accertamento della predetta responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere alcunchè a titolo di interessi, danni o quant’altro. Qualora l'unità da diporto, senza responsabilità del Locatario, subisca avaria esclusivamente a motore, trasmissione, invertitore, manovre fisse e correnti, vele, batterie, alternatore, che ne pregiudichi la piena utilizzazione per più di 12 ore, esclusa la prima notte dopo l’avaria, l'Armatore sarà soltanto tenuto a consentire al Locatario di recuperare le ore non godute, restando con ciò esclusa qualunque altra forma di risarcimento e/o rimborso. Tale recupero avverrà, a discrezione dell’Armatore, alla fine del periodo di conduzione, o attraverso la costituzione di una nota di credito per locazioni successive. E' espressamente escluso il rimborso pecuniario. Si precisa che tale garanzia è dovuta per la sola ipotesi in cui l’avaria si verifichi nel tratto di mare compreso tra () e conseguentemente che tale garanzia è esclusa ogni qualvolta l’avaria si verifichi in un tratto di mare diverso.
Nessun intervento di riparazione e assistenza potrà essere preteso dal Locatario al di fuori della fascia oraria che va dalle 8.00 alle 20.00. Rimane inteso che le spese per gli interventi di riparazione e assistenza non addebitabili a responsabilità dell'Armatore, secondo quanto previsto nel presente contratto, dovranno essere pagate dal Locatario alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più i materiali.
Si ribadisce che non danno diritto alla garanzia di cui sopra - ovvero al recupero delle ore di locazione non godute, ferma restando l’esclusione di ogni diritto del Locatario a risarcimento e/o rimborso, le avarie a: ecoscandaglio, log, frigorifero, autoclave, tender, fuoribordo, argano dell'ancora sia elettricoche manuale, stereo, e qualsiasi altra attrezzatura o dotazione non compresa nel secondo capoverso del presente articolo.
Le eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere effettuate dal Locatario direttamente all’Armatore al momento della restituzione dell’unità da diporto e comunque entro lo stesso giorno. L’inutile decorrenza di quel termine o l’eventuale denuncia a persona diversa dall’Armatore comporterà per il Locatario la decadenza dall’azione di rimborso.

7) ASSICURAZIONE: l'unità da diporto viene consegnata assicurata: a) con una polizza kasko, per il Mediterraneo, fino alla perdita totale; detta polizza ha una franchigia che viene coperta dalla cauzione del Locatario; b) con una polizza di responsabilità civile verso terzi obbligatoria ai sensi delle leggi in vigore, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua dell’unità da diporto; tale assicurazione non copre: la
perdita o il danneggiamento delle cose del Locatario e dei trasportati; tutti i danni e risarcimenti dovuti previsti nell'art. 8. Sono in ogni caso a carico del Locatario i danni di qualsiasi tipo non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del Locatario nonché la franchigia.

8) RESTITUZIONE, OSSERVANZA DEI TERMINI: il Locatario, se la fine della locazione è prevista di mattina, si impegna a fare rientro nel porto di riconsegna entro le ore 18.00 del giorno precedente a quello previsto per la riconsegna, e a restituire puntualmente l'unità da diporto nella data, ora e porto prefissato, avendo già provveduto ad estinguere ogni e qualsiasi obbligazione, inerente l'unità da diporto, contratta durante il periodo di conduzione. Il Locatario risponde della mancata riconsegna all'Armatore, anche nelle ipotesi di caso fortuito, di forza maggiore e di avaria. L'itinerario della crociera deve pertanto essere programmato in modo tale da consentire la restituzione dell'unità da diporto nel tempo stabilito, anticipando eventualmente il rientro in caso di avverse previsioni meteorologiche. Per l’inadempimento di tale obbligazione il Locatario sarà tenuto a corrispondere
all’Armatore una somma di denaro pari al prezzo settimanale della locazione della medesima unità da diporto in quel periodo, oltre a risarcire tutti i danni economici causati dal ritardo stesso, quali costi di vitto e alloggio a terra del Locatario successivo e del suo equipaggio.
E’ considerato ritardo agli effetti di quanto sopraddetto anche la consegna dell’unità da diporto in porto diverso da quello di riconsegna, In questa ipotesi sono a carico del Locatario anche tutte le spese conseguenti al trasferimento dell'unità da diporto al porto di consegna.

9) CAUZIONE: il mancato versamento della cauzione determina la risoluzione di diritto del presente contratto e l’Armatore ha diritto di ritenere a titolo di penale le somme a lui corrisposte dal Locatario per la locazione. La cauzione verrà restituita dopo aver constatato l'inesistenza di danni, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte in navigazione. La limitazione della responsabilità economica del Locatario al solo importo della cauzione riguarda esclusivamente i danni materiali causati all’unità da diporto, mentre per gli altri e diversi danni l’Armatore ha il pieno diritto di richiedere al Locatario, che ne risponderà con tutto il suo patrimonio, il risarcimento dell’integrale importo dei danni subiti.

10) CONDUTTORE : il Conduttore è il comandante dell'unità da diporto, responsabile di essa e dell'equipaggio per tutto ciò che riguarda la navigazione, la sua conduzione, le manovre di ormeggio, e quant'altro relativo ai doveri di un buono ed esperto comandante; il contratto deve essere sottoscritto dal Conduttore; nel caso in cui questi non coincida con la persona del Locatario egli dovrà sottoscrivere insieme al Locatario il presente contratto espressamente in qualità di Conduttore. L'Armatore ha il diritto di chiedere la patente nautica al Conduttore; se questo non ha detta patente, o se essa è insufficiente, o se le sue conoscenze e capacità non sono, a giudizio insindacabile dell’Armatore, ritenute sufficienti per il tipo di unità da diporto e per la sicurezza delle persone a bordo, l'Armatore, qualora il Locatario non reperisca altro Conduttore idoneo, potrà rifiutare la consegna dell'unità da diporto, trattenendo il 100% della tariffa ed il contratto dovrà intendersi risolto di diritto. Nel caso di Conduttore reperito dall'Armatore su richiesta del Locatario, si dichiara espressamente che questi fornisce solo il contatto tra il Locatario e il Conduttore, e che l’Armatore è pertanto integralmente estraneo al rapporto di prestazione d’opera che intercorre tra questi ultimi; secondo gli usi e costumi, il vitto del Conduttore è a carico del Locatario. Nel caso sopracitato in cui il Locatario non coincida con il Conduttore, quest'ultimo risponderà direttamente nei confronti dell'Armatore degli eventuali danni o avarie relativi alle sue specifiche mansioni specificate all'inizio di quest'articolo, rimanendo a carico del Locatario le rimanenti responsabilità.

11) VIOLAZIONE DEL CONTRATTO: il Locatario e/o il Conduttore (per ciò che gli concerne) sono direttamente responsabili per ogni violazione del presente contratto. I medesimi si impegnano, solidalmente tra loro, a manlevare l'Armatore da qualsiasi richiesta che da chiunque sia avanzata nei di lui confronti, per qualsiasi fatto avvenuto durante l'utilizzo dell'unità da diporto o in conseguenza dello stesso. In caso di sequestro o fermo dell'unità da
diporto per causa imputabile al Locatario, quest’ultimo dovrà versare al proprietario un'indennità contrattuale obbligatoria corrispondente alle tariffe di locazione in vigore, per il periodo del sequestro e/o del fermo.

12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: Il rapporto tra le parti qui presenti ha ad oggetto la sola locazione dell’unità da diporto ed è pertanto regolato, per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, dalla disciplina normativa prevista per la locazione di beni mobili dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione.

13) ESCLUSIVITA' E VALIDITA' DEL PRESENTE CONTRATTO: il presente contratto è l'unico valido per poter condurre un'unità da diporto della Società; qualsiasi altro contratto sottoscritto dal Locatario per la conduzione della stessa unità da diporto, predisposto da mediatori o agenzie, è nullo e comunque inopponibile alla Società. La eventuale nullità di singole disposizioni del presente contratto non comporta la sua nullità totale. Eventuali accordi in deroga alla presente convenzione richiedono a pena di nullità la forma scritta; l’Armatore dà le informazioni secondo scienza e conoscenza, ma senza garanzia.

14) CONTROVERSIE E DEROGA ESCLUSIVA AL FORO COMPETENTE: per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto, sarà foro esclusivo il Tribunale di PALERMO.

15) RICHIAMI: le parti si danno reciproco atto che le presenti condizioni generali di contratto devono intendersi integrate con le diciture, richiamate dagli asterischi, indicate nella prima pagina, al contenuto delle quali si fa espresso riferimento e integrale richiamo.

16) FORMAZIONE DEL CONTRATTO: le presenti parti dichiarano di avere attentamente esaminato il presente contratto e che ogni clausola è stata specificamente negoziata e concordata.

17) CERTIFICAZIONE DELLA TRADUZIONE: Si certifica che la traduzione del presente contratto, delle condizioni generali e degli allegati è fedele in ogni sua parte.
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C., IV libro, II titolo, II capo, I sezione, il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare le clausole di cui ai punti 2) Cessione del contratto, 3) Vicende del contratto, 4) Obblighi dell'Armatore, 5) Obblighi del Locatario, 6) Danni, avarie, incidenti, riparazioni, 7) Assicurazione, 8) Restituzione, osservanza dei termini, 9) Cauzione, 10) Conduttore, 11) Violazione del contratto, 13) Esclusività e validità del presente contratto, 14) Controversie e deroga esclusiva al foro competente, 17) Certificazione della traduzione.
Con le sottostanti firme si dichiara l’adesione al presente Contratto di Locazione di Unità da Diporto e delle pagine 1,2,3 delle suddette condizioni.

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